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 Il Regolamento Interno dell'Associazione Volontari Sanremo Riduci

Titolo I: I l’Associazione ed i Soci.

 

Art. 1)             Il Consiglio Direttivo è un Organo Sociale dell’Associazione Volontari Sanremo. L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo. Esso è formato da 11 (undici) consiglieri, eletti dall’Assemblea, tra i soci aventi diritto al voto. Sono inoltre Consiglieri di Diritto, tutti coloro che saranno chiamati a ricoprire incarichi specifici di particolare responsabilità.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e nomina coloro che devono ricoprire incarichi specifici.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti di diritto. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, dei Vice-Presidenti, o del Segretario, e quando ne farà richiesta la metà del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, o dei Provibiri.

Il Consiglio Direttivo deve:

a)     predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

b)     predisporre la relazione annuale e tecnica delle attività sociali ed i programmi dell’attività da svolgere;

c)      stabilire la data dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta all’anno;

d)     convocare l’Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dai Soci o dal Collegio dei Revisori;

e)     eseguire le delibere dell’Assemblea e curare in generale gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

f)        predisporre ed approvare il regolamento interno per l’ordinamento delle attività sociali e le relative modifiche;

g)     predisporre ed approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;

h)      assumere e licenziare l’eventuale personale dipendente, fissando i rapporti e le retribuzioni, secondo le leggi vigenti;

i)        amministrare il Patrimonio Sociale con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari;

j)        gestire l’Associazione e decidere in riferimento a tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.

 

 

Art. 2)             Ogni cittadino italiano o straniero, potrà essere Socio dell’Associazione Volontari Sanremo, purchè in possesso di sufficienti requisiti morali, previa accettazione con delibera fatta dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà le modalità, i limiti e l’importo dell’eventuale quota associativa.

La qualifica di socio si perde per dimissioni o per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e/o gravi infrazioni allo Statuto e/o al Regolamento Sociale. Il Socio che intende dimettersi, deve presentare al Consiglio Direttivo, dichiarazione scritta, a mezzo lettera raccomandata.

Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere al Collegio dei Provibiri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata.

 

 

Titolo II: Unità di Intervento

 

Art. 3)             I Comuni e gli enti delegati, secondo L.R. 20/96, organizzano Unità di Intervento, comunali od intercomunali, per lo spegnimento degli incendi boschivi, o si convenzionano, ove possibile, con le Organizzazioni di Volontariato, di cui L.R. 15/92.

Le Unità di Intervento devono essere formate da un nucleo operativo capace di muoversi in autonomia di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Preferibilmente, tale Unità di Intervento, deve essere composta da almeno 5 (cinque) elementi, in possesso dei seguenti requisiti:

a)                 età non inferiore a 16 (sedici) anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell’attività di antincendio boschivo, sottoscritta da chi ne esercita la potestà;

b)                 idoneità fisica, certificata dal medico;

c)                 adeguata formazione professionale;

d)                 non avere riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.

Tutti i componenti delle Unità di Intervento, devono operare con dispositivi di sicurezza individuale idonei per il tipo di attività da svolgere. Tutti i componenti delle Unità di Intervento devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento.

 

 

Art. 4)             Ogni Unità di Intervento, deve avere un capo ed un vice-capo. Il componente dell’Unità di Intervento, comunque allertato, deve informare il capo o il vice-capo squadra per la mobilitazione degli altri componenti.

Il capo squadra (o capo Unità di Intervento) ed il vice-capo, saranno proposti dal Consiglio Direttivo, il quale selezionerà personale particolarmente esperto e responsabile, e lo stesso, eleggerà democraticamente gli elementi proposti.

Il Capo Unità di Intervento, è responsabile delle comunicazioni via radio con gli altri Enti Istituzionali. Esso dovrà comunicare, o far comunicare da altro membro di fiducia, all’Ente preposto, la partenza dalla sede, l’arrivo sul luogo d’intervento, la fine dell’intervento e l’inizio del rientro, ed il rientro definitivo in sede, della propria Unità di Intervento. Inoltre il Capo Unità di Intervento, dovrà attenersi scrupolosamente alle normative emanate in materia di radiocomunicazioni, indicate dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi, approvato dalla Regione Liguria.

 

 

Titolo III: Mezzi ed Attrezzature.

 

Art. 5)             I veicoli dell’Associazione Volontari Sanremo, verranno affidati ai volontari in base all’esperienza acquisita, ovvero, potranno essere condotti dai volontari iscritti all’Associazione Volontari Sanremo, da non meno di anni 3 (tre), ed in possesso della patente di guida specifica da almeno 3 (tre) anni.

Le attrezzature saranno affidate ai volontari particolarmente esperti in materia, ovvero dovranno essere individuati quei volontari che sono stati opportunamente formati ed addestrati per l’uso di particolari mezzi ed attrezzature, e che siano in possesso dei dispositivi di protezione individuale più idonei alle situazioni specifiche.

Qualsiasi disfunzione, anomalia o guasto di una qualsiasi attrezzatura o veicolo, deve essere comunicata immediatamente e verbalmente al Capo Unità di Intervento o al Vice-capo, o a qualsiasi altro volontario che ne possa subire le conseguenze. Al suo rientro in sede, dovrà indicare al responsabile l’attrezzatura difettosa, indicandone dettagliatamente il problema. Dovrà essere cura del responsabile, apporre il cartello “ATTREZZATURA GUASTA” o “VEICOLO GUASTO”, o comunque qualsiasi dispositivo facilmente individuabile ed inequivocabile, ed impedirne l’utilizzo, fino a quando non sia perfettamente in regola in materia di sicurezza e funzionalità.

Inoltre, ogni socio, prima di utilizzare i mezzi e/o le attrezzature, dovrà verificarne l’efficienza, segnalandone eventuali anomalie, come sopra.

 

 

Art. 6)             Il Capo Unità di Intervento, deve valutare la situazione e decide in base alla situazione, quali mezzi e quali attrezzature utilizzare per espletare l’intervento. Esso dovrà anche illustrare la metodologia di spegnimento ed estinzione dell’incendio. Il Capo Unità di Intervento, dovrà anche dare comunicazione al Presidente dell’Associazione, o a chi per esso in caso di assenza, delle decisioni prese.

 

Art. 7)             Tutti i volontari dell’Associazione Volontari Sanremo, durante gli interventi dovranno sempre indossare gli indumenti e gli strumenti protettivi omologati ed idonei alle varie situazioni specifiche; dovranno utilizzare le attrezzature ed i macchinari secondo le norme di sicurezza indicate nelle relative istruzioni.

Inoltre i volontari, dovranno condurre gli automezzi con la massima prudenza e cura per la sicurezza personale e dei terzi a bordo, la quale deve prevalere su ogni tipo di attività. Inoltre, i volontari, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada.

I Volontari, dovranno operare solo se in condizioni psicofisiche ottimali e non sotto l’effetto di bevande alcoliche o altro, oppure in situazioni che ne diminuiscano le proprie capacità operative. Nel caso in cui un volontario non possa ottemperare a quanto sopra enunciato, tale si impegnerà a non operare e ad astenersi dall’esporsi e dell’esporre ad inutili rischi i propri compagni o terzi, pena sanzioni disciplinari, sino all’espulsione, oltre a quanto previsto per Legge, per le responsabilità civili e penali derivanti.

E’ compito dei volontari, avere cura delle attrezzature e delle uniformi affidate dall’Associazione Volontari Sanremo. Essi dovranno curarne l’aspetto e la funzionalità, richiedendone per iscritto al magazzino, la sostituzione qualora tale non possa più essere possibile.

 

 

Art. 8)             Le uniformi dell’Associazione Volontari Sanremo, dovranno essere indossate solo per l’espletamento dei servizi richiesti. Non è consentito utilizzarle per altre attività.

I volontari, dovranno averne cura, e durante i servizi, dovranno tenere un comportamento idoneo al pubblico decoro dell’Associazione e all’attività svolta.

Sulle uniformi è vietato apporre e/o cucire mostreggiature e/o distintivi militari o altri fregi che possano confondersi con i Corpi Armati dello Stato.

Sulle uniformi potranno essere apposti distintivi autorizzati dall’Associazione, eventuali mostrine delle specializzazioni conseguite, le quali dovranno essere documentate per iscritto, o mostrine di benemerenza conseguite durante i servizi, le quali dovranno essere documentate per iscritto dall’Ente che le ha rilasciate.

 

 

Titolo IV: Il Regolamento Interno

 

Art. 9)             In base all’Articolo 23, paragrafo “d” dello Statuto, il presente Regolamento Interno dell’Associazione Volontari Sanremo, si intende approvato in seduta del Consiglio Direttivo del. 29/09/2003.

Le eventuali modifiche da apportare, saranno decise sempre dal Consiglio Direttivo, in seduta valida, così come previsto dall’Articolo 23 paragrafo “d” dello Statuto dell’Associazione Volontari Sanremo. Eventuali modifiche e/o variazioni al presente Regolamento Interno, saranno notificate ai Soci dell’Associazione Volontari Sanremo, nel corso della prima Assemblea Generale che verrà cronologicamente organizzata. La comunicazione scritta delle modifiche e/o variazioni sarà affissa in sede per un periodo di non meno di 30 (trenta) giorni, dalla data di approvazione. Inoltre, le eventuali modifiche e/o variazioni, potranno essere notificate ai Soci, anche con altri mezzi di comunicazione efficaci.

 

 

Art. 10)                      Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento Interno, si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione Volontari Sanremo e alle normative vigenti, indicate nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi, approvato dalla Regione Liguria.

 

 

Titolo V: Integrazioni e Modificazioni

 

Art. 11)                      Tutti i volontari iscritti all’Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi, con sede in Sanremo, non possono essere iscritti ad altre associazioni volontariato che operino nel settore della Protezione Civile e/o Antincendio Boschivo, e nel settore del ruolo sanitario e/o del soccorso pubblico, o che comunque abbiano come fine gli stessi obiettivi morali dell’Associazione Volontari Sanremo.

Chiunque contravvenga a quanto enunciato, verrà sottoposto agli effetti dell’art. 2 del presente Regolamento Interno, fino al deferimento immediato dall’Associazione Volontari Sanremo.

 

Art. 12)                      Tutti i nuovi volontari operativi saranno tenuti in prova per anni 1 (uno), dalla data di approvazione della domanda di iscrizione. Durante il periodo di prova, il nuovo volontario operativo sarà identificato con il nome di “Operativo Tirocinante” e avrà pari diritti del volontario operativo dell’Associazione Volontari Sanremo, secondo quanto previsto dallo Statuto. Al termine del periodo di prova, il Consiglio Direttivo deciderà in merito alla permanenza del “Volontario Tirocinante” sentito il parere del Consigliere, designato alla formazione del personale.

Sanremo, 06/06/2005 

Il Segretario

Il Presidente

Carlo BOERI

Antonio GIORDANO

 


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