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 Lo Statuto dell'Associazione Volontari Sanremo Riduci

Titolo I: L’Associazione

 

Art.1   E’ costituita un’Associazione volontaria denominata “Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo”.

 

Art.2   La sede dell’Associazione è in Sanremo e potrà essere trasferita dal Consiglio Direttivo senza delibera assembleare. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sezioni distaccate al fine di raggiungere gli scopi sociali.

 

Art.3   L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo, e non persegue scopo di lucro. Potranno essere soci, Associazioni ed Enti privati e pubblici, aventi finalità e scopi affini o complementari.

 

Art.4   L’Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali e con deliberazione assembleare presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.

 

Art.5   Scopi dell’Associazione sono:

a)        La salvaguardia del patrimonio boschivo con la prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento degli incendi;

b)        L’attività di soccorso, anche con l’organizzazione di un gruppo di donatori di sangue;

c)         L’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi od altri eventi (Protezione Civile);

d)        Sviluppo nel cittadino dello spirito ecologico, anche con organizzazione di manifestazioni promozionali;

e)        Istituzione di corsi di addestramento per interventi di assistenza e di soccorso per ogni tipo di emergenza, anche in collaborazione con gli Enti preposti;

f)          Dare ai propri associati, assistenza con provvidenze e normative tecniche e legali.

L’Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale, senza limitazione alcuna. Essa potrà partecipare ad altre associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale.

 

Art.6   L’Associazione non risponderà per i danni causati da uno dei soci a terzi o al socio stesso, qualora non abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Art.7   I volontari che operano per l’Associazione, si riconosceranno per un fregio riportante il nome della squadra e la sede. Essi vestiranno idonei indumenti. Sono vietate mostreggiature e distintivi militari o che comunque possano confondersi con i corpi armati dello Stato.

 

 

Titolo II: I Soci

 

Art.8   Ogni cittadino Italiano o Straniero potrà essere socio dell’associazione, purchè in possesso di sufficienti requisiti morali, previa accettazione con delibera fatta dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà le modalità, i limiti e l’importo dell’eventuale quota associativa.

 

Art.9   Si distinguono le seguenti categorie di Soci: Fondatori, Benemeriti, Effettivi, Ordinari, Simpatizzanti. Con la domanda di ammissione, l’aspirante Socio si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto ed i regolamenti interni e tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e le Assemblee sanzionassero. Le domande di iscrizione di giovani e fanciulli di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, con le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate dall’assenso del padre e della madre, o di chi ne fa legalmente le veci.

Il Consiglio Direttivo, decide in modo inappellabile sulle domande presentate, e non è tenuto a dare giustificazione al richiedente sulla sua decisione in materia. La votazione del Consiglio Direttivo, qualora vi sia contestazione, o comunque su richiesta di uno dei componenti, deve essere segreta.

 

Art.10 Sono Soci Fondatori, tutti coloro che saranno iscritti a libro Soci entro 1 (uno) mese dalla costituzione e godranno di tutti i benefici che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Art.11 Sono Soci Benemeriti quelle persone alle quali l’associazione debba particolare riconoscenza e quelle che, spontaneamente, versano una tantum contributi in denaro ed in opera per il suo sviluppo, di notevole entità. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione all’Assemblea. Possono far parte dell’Associazione, anche Società ed Enti senza diritto al voto; detti soci, pagano una quota sociale di importo libero.

 

Art.12 Sono Soci Effettivi i Soci Fondatori, e coloro che abbiano partecipato attivamente per almeno due anni, salvo deroghe, e che ne facciano richiesta scritta e vengano accettati con le modalità di cui all’art.7.

I Soci Fondatori sono di diritto Soci Effettivi. Partecipano all’Assemblea con diritto di voto.

 

Art.13 Sono Soci Ordinari, tutti coloro che frequentano l’associazione e partecipano agli interventi previsti dall’oggetto sociale o comunque stabiliti dal Consiglio Direttivo, pur non rientrando nelle altre categorie. Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.

 

Art.14 Sono Soci Simpatizzanti (o Sostenitori), tutti coloro che, pur non rientrando nelle altre categorie e non partecipando attivamente agli interventi operativi, ne facciano richiesta con le modalità di cui all’art.7. Rientrano in questa categoria i giovani, i bambini, gli anziani e gli invalidi. Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.

 

Art.15 La qualifica di socio si perde per dimissioni o per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e/o gravi infrazioni allo Statuto e/o al Regolamento Sociale.

Il Socio che intende dimettersi deve presentare al Consiglio Direttivo dichiarazione scritta, a mezzo lettera raccomandata. Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere al Collegio dei Provibiri entro 30 (trenta) giorni dalla raccomandata stessa.

 

Art.16 Ogni Socio è tenuto a presentarsi, a seconda della propria disponibilità, su chiamata tempestivamente comunicata dai membri del Consiglio o da altri appositamente delegati in servizio di pattuglia per la prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi, nonché per gli altri interventi ritenuti utili e necessari.

Tutte le prestazioni ed attività fornite dagli aderenti, nessuna esclusa, saranno svolte spontaneamente e gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto. Agli stessi potrà essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione.

 

 

Titolo III: Organi Sociali

 

Art.17 Gli organi sociali sono:

a)     L’assemblea;

b)     Il Consiglio Direttivo;

c)      Il Presidente;

d)     I Vice Presidenti;

e)     Il Segretario;

f)        Il Collegio dei Revisori dei Conti;

g)     Il Collegio dei Provibiri.

 

Gli Organi sociali vengono eletti dall’Assemblea dei Soci. Tutte le cariche associative, nessuna esclusa, sono gratuite.

 

Art.18 L’ASSEMBLEA

All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci in regola con le quote sociali, ma vi hanno diritto di voto soltanto i Soci effettivi. Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante lettera raccomandata, postale o a mano o avviso telefonico contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea, ovvero, mediante avviso affisso all’Albo dell’Associazione, almeno 12 (dodici) giorni prima. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 Giugno, per l’approvazione del bilancio e degli indirizzi dell’attività sociale. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente dell’Associazione, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci dell’Associazione o dal Collegio dei Revisori. L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, deve essere convocata nella zona di Sanremo.

 

Art.19 Ogni socio avente diritto al voto, può farsi rappresentare da  altro socio, mediante semplice delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per socio, per le assemblee sia ordinarie che straordinarie.

 

Art.20 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, con la collaborazione del Segretario, che firmeranno il verbale. Nelle Assemblee ordinarie, è necessaria la maggioranza più 1 (uno) dei votanti. Nelle Assemblee straordinarie, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti. Le Assemblee sono valide con il 50% (cinquanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto in I° Convocazione,  e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto in II° Convocazione, presenti sia personalmente che per delega. Per variare lo Statuto Sociale o trasformare l’Associazione, sono sufficienti le presenze e le maggioranze di cui sopra, purchè vi sia la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art.21 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, formato da 11 (undici) consiglieri, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. Sono inoltre consiglieri di diritto, tutti coloro che saranno chiamati a ricoprire incarichi specifici di particolare responsabilità. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, i Vice Presidenti,  il Segretario, il Tesoriere e nomina coloro che devono ricoprire incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti di diritto. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

 

Art.22 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, dei Vice Presidenti, o del Segretario, e quando ne farà richiesta la metà del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Provibiri.

 

Art.23 Il Consiglio Direttivo:

a)     Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci, la relazione annuale e tecnica dell’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;

b)     Stabilisce la data dell’Assemblea Ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta all’anno, e convoca l’Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dai Soci o sal Collegio dei Revisori;

c)      Esegue le delibere dell’Assemblea e cura in generale gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

d)     Predispone ed approva il regolamento interno, per l’ordinamento delle attività sociali e le relative modifiche;

e)     Predispone ed approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione

f)        Assume e licenzia l’eventuale personale dipendente, fissando i rapporti e le retribuzioni, secondo le leggi vigenti;

g)     Amministra il patrimonio sociale, con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari, gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali, che non siano di competenza dell’Assemblea.

 

Art.24 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione; la firma sociale spetta al Presidente o ai Vice Presidenti, congiunti tra loro o col Segretario .

 

Art.25 I Vice Presidenti, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento, anche con la firma sociale, purchè sempre abbinate fra almeno due di loro, oppure con quella del Segretario. La firma di un Vice Presidente, costituisce la prova dell’assenza o impedimento del Presidente.

 

Art.26 Il Consigliere Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, provvede all’organizzazione dell’attività del’Associazione, predispone il Regolamento Interno. Egli, inoltre, compila e cura la tenuta e l’aggiornamento del libro delle cariche sociali: gli estratti di tale libro, certificati conformi dal Segretario, fanno stato per l’individuazione di coloro che ricoprono le cariche sociali medesime.

 

Art.27 Il Consigliere Tesoriere,  cura l’Amministrazione dell’Associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio.

 

Art.28 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori e composto da 3 (tre) membri effettivi eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in carica un anno; i Revisori eletti, eleggono tra loro il Presidente, nella loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha il controllo della gestione dell’Associazione de dei Fondi sociali, e presenta all’Assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati. Per motivi del suo ufficio, può richiedere la convocazione dell’Assemblea.

 

Art.29 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessano uno o più soci, o propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno perte due membri, eletti dall’Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente, con diritto di voto; in assenza di questi, è presieduto da un Vice Presidente. Si raduna su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri, 5 (cinque) soci o di un socio interessato dalla vertenza. In caso di ballottaggio, il voto di chi lo presiede, vale 2 (due) voti. Le riunioni del collegio dei Probiviri sono valide purchè siano presenti almeno 2 (due) dei suoi membri.

I Consiglieri, i Revisori, i Probiviri e quanti altri abbiano incarichi sociali, decadono automaticamente dalla carica, dopo tre assenze ingiustificate nelle riunioni, alle quali dovevano partecipare come membri di diritto. Tuttavia, fatta eccezione per il Presidente, gli altri Consiglieri non potranno fare parte del Collegio de Probiviri, né di quello dei Revisori dei Conti.

 

Art.30 Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi Sociali, saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed inappellabile.

I Probiviri, giudicheranno anche in merito alle azioni scorrette degli associati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni contenute dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

 

 

Sanremo; 23/01/1998


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